La violenza domestica
e il maltrattamento

Cos'è la violenza domestica?

Con l’espressione violenza domestica si fa riferimento a diverse forme di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che sono messe in atto da un membro della famiglia nei confronti di un altro componente del nucleo familiare (indipendentemente dal fatto che l’autore o l’autrice di tali atti condivida o abbia condiviso con la vittima la stessa casa). La violenza domestica si può verificare anche nei confronti di ex coniugi o ex partner.

La violenza domestica è reato secondo l’art. 572 del Codice penale.

La violenza domestica di tipo psicologico

La violenza domestica implica l’abuso psicologico che include atti come:

  • Insultare
  • Intimidire
  • Denigrare
  • Umiliare
  • Minacciare
  • Suscitare sensi di colpa
  • Incutere timore, ansia, sensazione di pericolo

Questi atti possono essere indirizzati verso la vittima o verso la sua famiglia, i suoi amici e tutte le persone che le stanno intorno.

L’autore di violenza può iniziare ad esercitare controllo sui contatti della vittima, negarle la possibilità di vedere altre persone e, addirittura, farle dubitare di se stessa al punto da credersi pazza. Questo fenomeno è definito “gaslighting” e viene messo in atto presentando alla vittima false informazioni.

La violenza domestica di tipo fisico

La violenza di tipo fisico comprende:

  • Calci
  • Pugni
  • Schiaffi
  • Spintoni
  • Graffi e morsi
  • Lancio di oggetti

La violenza domestica di tipo sessuale

Spesso la violenza fisica si accompagna alla violenza sessuale che si traduce in:

  • Molestie sessuali ovvero battute, approcci fisici invadenti, palpeggiamenti
  • Obbligo alla visione di materiale pornografico
  • Uso della forza e minacce per obbligare l’altro a compiere atti sessuali
  • Stupro

La violenza domestica di tipo economico

La violenza domestica può manifestarsi anche sul piano economico attraverso:

  • la limitazione ed il controllo dei soldi della vittima
  • lo sfruttamento finanziario della vittima, ovvero l’utilizzo dei suoi soldi senza il consenso
  • il divieto alla vittima di lavorare o l’obbligo a farlo
  • lavoro all’interno dell’impresa famigliare senza contratto e senza retribuzione